Didattica a Distanza e Whattsapp: come proteggere la privacy?


Le numerose attività didattiche a distanza avviate in queste settimane, hanno riaperto il tema sulla tutela dei dati personali e della privacy dei i minori che rappresentano, nella scuola italiana, quasi il 90% del totale degli allievi iscritti e frequentanti.

Il tema della protezione dei dati personali del minore è diventato un problema considerevole proprio in era Coronavirus e con la spregiudicatezza con la quale si utilizzano talvolta i social network. La minore età che stiamo considerando, difatti, è annodata a diritti rafforzati a deferenza di quelli che interessano, invece, gli adulti, il cui trattamento dei dati, anche da parte delle scuole, è regolamentato in maniera diversa. Ricordiamo che è l’articolo 4 del Regolamento europeo GDPR  che chiaramente viene a declinare cosa intendiamo per trattamento dei dati personali. Per “Trattamento dei dati personali” si intende qualunque azione o insieme di azioni, terminate con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Tra questi, ad esempio, individuiamo “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. La nozione di trattamento assorbe tutte quelle operazioni che contengono una acquisizione di dati personali.

La prima considerazione da fare, sempre e comunque, è legata all’età anagrafica del minore. Età che, assai sovente, il minore tende a non indicare, falsificare o a eludere quando opera senza controllo, in primis, a casa dei genitori.

La legge prescrive, infatti, che nessuna persona giuridica (ad eccezione degli enti pubblici, e la scuola appartiene ad essi) può catalogare o archiviare dati relativi a minori di 13 anni se non per esigenze di servizio.

La normativa europea anteriore, contrariamente alla regolamentazione attualmente in vigore, non presumeva un vero e proprio limite che, tuttavia, si poteva dedurre dall’ordinamento giuridico generale. In Italia, se volessimo fare un esempio tangibile, la capacità di agire, cioè la capacità del soggetto a concludere atti che colpiscono la propria sfera giuridica, si acquisisce con la maggiore età, ovvero a 18 anni (come recita l’articolo 2 del Codice civile). Il minore tra i 14 e i 18 anni, ad esempio, ha una capacità giuridica affievolita. Mentre, il minore dei 14 anni di età non è imputabile e non possiede quella che è denominata come capacità giuridica.

È necessario, difatti, sapere che l’iscrizione a un servizio online di un social come, ad esempio, Facebook, non è più solamente una semplice iscrizione ad un servizio ma si configura giuridicamente come un vero e proprio contratto con il quale l’utente (cioè colui che decide di iscriversi al social) esprime il proprio consenso a una profilazione determinata delle proprie condotte. Solo per ricordarlo, per profilazione si intende l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento (segmentazione). L’articolo 4 del nuovo Regolamento europeo fornisce la definizione di profilazione come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica“. Il Considerando 24 nota che, per determinare se si è al cospetto di una profilazione “è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali”.

Regolamentazione europea col GDPR (dal 25 maggio 2018), la profilazione e la tutela dei minori (studenti e non solo)

Il nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) ha assicurato, in base all’articolo 8, un disciplinamento specifico, che però non incide sulla capacità di agire che ha il minore, che rimane assicurata, quindi statalmente, dall’ordinamento civile nazionale. La norma non riguarda, in maniera generica, tutti i trattamenti di dati di minori, ma quella che chiamiamo applicabilità. Applicabilità che individua due requisiti specifici: che vi sia un’offerta diretta di servizi della società dell’informazione a soggetti minori di 16 anni; che il trattamento dei dati dei minori sia basato sul consenso. Se, all’opposto, il trattamento ha una diversa base giuridica (ad esempio, il rispetto di un obbligo di legge, i legittimi interessi, o quant’altro ad esso collegato), non si può, in alcun modo, applicare la norma de quo. La base giuridica deve essere esplicitata nell’informativa rivolta agli studenti, ai docenti o agli stessi genitori. Sarebbe utile, inoltre, comprovare la scelta della base giuridica e richiamare la base giuridica nel registro dei trattamenti (registro che va reso pubblico e consultabile). Per il trattamento dei dati di cui all’art. 9 (una volta definiti come dati sensibili), oltre a indicare una corretta base giuridica, serve fare riferimento alle anomalie annunciate nell’articolo che si richiama. È l’articolo 6 del Regolamento europeo che rende palesi le condizioni in base alle quali il trattamento può dirsi lecito, anche in presenza di soggetti minori di anni 18 ma con le specifiche narrate prima. Fatto salvo che siano necessari questi due requisiti, l’articolo 8 del citato regolamento prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali (come l’iscrizione ai social network e ai servizi di messagistica), ai minori di 16 anni, a meno che non si provveda, con tempestività e antecedentemente alla profilazione, il consenso dei genitori (occorre essere certi che il consenso sia effettivamente concesso dall’esercente la patria potestà e tal fine è necessaria la firma di entrambi i genitori, anche se separati, e l’alligazione della carta d’identità, fronte e retro) o di chi ne fa le veci (il DS farebbe bene a verificare le sentenze di separazione o divorzio per accertarsi a quale dei genitori è affidato i figlio o che tio di affidmneto è stato concesso o concordato). In buona sostanza, il GDPR inserisce una deroga, neppure troppo irrilevante, per i casi specifici indicati (i requisiti) a quella che è la regola generale fissata dall’ordinamento giuridico italiano, abbassando, di fatto, il limite dei 18 anni (per l’Italia), quindi una maggiore età di tipo digitale, per la quale è ammesso il consenso al trattamento dei propri dati personali anche con riferimento alla profilazione su un qualsivoglia social.

Rammentiamo che solitamente i social network, come anche le società di messaggistica, prevedono un apposito modulo per informare dell’esistenza di account di minori con età inferiore a quella consentita, nel qual la società, anche dietro segnalazione, può disporre la rimozione formata dell’account.

Servizi online utilizzati anche dalle istituzioni scolastiche

Al momento, la regolamentazione dei vari servizi online presume questi limiti di età:

Whatsapp: i minori di 13 anni non possono iscriversi, per i minori di 16 occorre il consenso del/dei genitore/i;

Twitter: i minori di 16 anni non possono usare Periscope;

Facebook: i minori di 13 anni non possono iscriversi, i minori di 16 potranno iscriversi solo col consenso del genitore.

Codice privacy e legittimi interessi

Il decreto di adeguamento del Codice privacy al GDPR ha decretato che in caso di trattamento di dati di minori, sempre e comunque, in base ai legittimi interessi, la notifica del trattamento al Garante nazionale va effettuata solamente per la processazione relativa ai dati personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Anche se il Regolamento non provvede a formulare un elenco tassativo di “legittimo interesse” da tutelare, il Considerando 47 chiarisce, con esempi particolari, alcune ben specifiche ipotesi tesi ad individuare i motivi legittimi per il trattamento, cioè recita “quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento”.

La preminenza dell’interesse del minore e l’autorizzazione alle riprese video e foto

L’attuale normativa italiana tutela il generale principio di preminenza dell’interesse del minore, il cui principio, naturalmente, implica dei limiti nel trattamento dei dati personali anche da parte dei giornalisti, il cui trattamento abitualmente è liberato da limiti. Restando in capo al giornalista stesso la valutazione dell’interesse pubblico alla pubblicazione dei dati dei minori, lo stesso ha l’obbligo di non pubblicare notizie o immagini del minore se non nell’interessamento proprio del minore stesso. È evidente che la scuola avrà cura di acquisire ad inizio d’anno o, come consigliamo, all’inizio del percorso formativo del minore (valevole sino ad una eventuale revoca successivo di uno o di entrambi i genitori) l’autorizzazione con un’attenzione particolare ad ogni eventualità connessa con la didattica, con la didattica a distanza, con la promozione e pubblicizzazione delle iniziative, dei progetti, delle scelte metodologiche e didattiche.

Alcune scuole, dotate di apposita figura specialistica finalizzata a mettere in atto ogni intervento a tutela della privacy del minore, si sono dotate di una modulistica assai precisa con richieste e concessioni specifiche.

Per la Tutela della privacy, la Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video, viene resa dai genitori degli alunni minorenni ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, su di un’apposita modulistica.

Nella stessa, entrambi i genitori che firmano rendono la dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, autorizzando l’Istituto a riprendere con apparecchiature audiovisive, fotografiche il proprio figlio nel corso delle attività didattiche svolte nell’ambito dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa, delle attività curriculari ed extracurriculari della classe d’appartenenza o dell’Istituto nella sua interezza, e a divulgare il lavoro realizzato, con ogni mezzo, per promuovere l’attività stessa, il nome della scuola e le sue capacità didattiche-educative e formative.

I genitori, firmando e acconsentendo, prendono atto che le riprese video e le fotografie, come i disegni ed eventuali produzioni cedute e rielaborati al/dal curatore saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare e divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della scuola, corsi di formazione, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, pubblicazioni di testi, articoli scientifici, poster anche in case editrici; che filmati, audio, fotografie, disegni, testi letterari potranno essere trasferiti, con cessione di diritti, senza possibilità alcuna di richiedere, oggi e nel futuro compensi, sul sito Web dell’Istituto, di altri enti, case editrici, giornali e riviste, o pubblicati, con le stesse modalità, su volumi, riviste e giornali, sempre per le finalità sopra riportate; che l’alunno eventualmente non autorizzato alla ripresa filmica (foto e video) sarà temporaneamente esentato dall’attività di progetto e solamente nel momento della ripresa stessa, come, per la pubblicazione dei testi o disegni, che, in caso di non autorizzazione, non saranno pubblicati, e verranno estrapolati dal lavoro complessivo in cui sono coinvolti altri alunni o docenti dell’Istituto; che le attività così realizzate potranno essere usate anche per promuovere le attività della scuola e delle singole classi su testate giornalistiche (giornali, tv, radio e siti on line di informazione e di comunicazione di massa). E, infine, cosa non di poco conto, che tutela l’istituzione e i docenti, gli stessi esercitati la patria potestà, sollevano la scuola, il suo dirigente scolastico e gli insegnanti interessati al progetto, da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi cui le stesse sono state cedute per servizi giornalistici e produzioni letterarie e/o artistiche o per eventuali furti operati da soggetti non autorizzati.

Cyberbullismo e rimozione dei contenuti anche su intervento della scuola

La recente legge numero 71 del 2017 ha immaginato dei peculiari compiti da parte dell’Autorità Garante per la Privacy nella materia del cyberbullismo. La legge, infatti, fissa e elenca delle misure di prevenzione e di educazione nelle scuole, da destinare sia alle vittime di questo ignobile e deprecabile fenomeno che per gli autori degli atti di cyberbullismo. Ancora, ai sensi e per gli effetti proprio di questa normativa i minori hanno la possibilità oltre che, naturalmente in via principale, il diritto di domandare l’oscuramento e in alternativa o congiuntamente la rimozione di tutti quei contenuti offensivi che ledono la propria dignità, decoro, immagine anche senza dover informare, preventivamente, i propri genitori. Tale richiesta è da inoltrare al gestore del sito o a colui il quale è individuato come titolare del trattamento, e, in seconda battuta (in tale occasione con l’intervento del o dei genitori), al Garante, che ha l’obbligo di intervenire entro e non oltre le 48 ore.

Pubblicazione di fotografie online non solo sui siti, ma anche su piattaforme o gruppi WhatsApp

La pubblicazione di una fotografia o di un filmato, ovunque avvenga, quindi non solo sui siti (o sul sito della scuola) ma anche su piattaforme o gruppi di WhatsApp, online si inquadra, senza ombra di dubbi, nel trattamento di dati personali e dei dati sensibili, e costituisce interferenza nella vita privata del minore se non debitamente autorizzata. In tal senso, ed il riferimento va ai genitori degli alunni della scuola, occorre fare peculiare attenzione nel diffondere immagini di minori, ugualmente che si tratti dell’immagine del o dei propri figli. Inutile dirlo che le scuole e gli stessi genitori, annualmente, dispongono ogni accorgimento sia per tutelare la legge che, dall’altro, per dare risposte all’esigenza preminente della didattica e, per come giustamente sostengono quasi il 95% dei genitori, dell’immagine dell’istituzione. Perché la comunicazione degli eventi, dei risultati, delle scelte della scuola sono la discriminante tra una scuola scelta e l’atra abbandonata e in regressione numerica del numero degli iscritti. Una recente sentenza del tribunale di Mantova (novembre 2017) ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli, che può avvenire, naturalmente, occorre il consenso di entrambi i genitori. Se non c’è l’accordo dei due genitori la foto non sarebbe pubblicabile. Il giudice Berardi ha, infatti, tenuto a ribadire che la pubblicazione delle immagini da parte della madre, in assenza di consenso del padre, viola l’articolo 10 del codice civile in tema di diritto all’immagine, e viola gli articoli 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali, nonché gli articoli 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. A ciò si aggiunge che l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Codice del processo penale minorile) vieta “la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica“. Il divieto in questione si osserva anche nel caso in cui, a qualunque titolo, sia coinvolto un minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

WhatsApp e autorizzazione/liberatoria dei genitori

In epoca di Coronavirus e di didattica a distanza, alcuni docenti, quelli senza specifiche competenze o quelli la cui utenza è priva di strumentalità tecnologiche fondamentali per procedere ad una scelta didattica online su piattaforma, hanno deciso di servirsi dello strumento WhatsApp. A tal proposito pur valendo tutte le considerazioni già espresse prima, è necessario o, meglio, sarebbe necessario farsi rilasciare apposita autorizzazione o liberatoria.

L’iscrizione Whatsapp potrebbe essere rivolta anche ai genitori degli alunni di una scuola. In questo caso l’obiettivo è quello di veicolare informazioni sulle attività educativo-didattiche organizzate dall’istituto scolastico (o da una semplice classe) e ogni eventuale comunicazione di rilievo sempre inerente alle sole attività scolastiche frequentate dai ragazzi. È bene sottolineare che, nonostante si sconsigli vivamente la gestione congiunta di un gruppo genitori-docenti, comunque i messaggi dovrebbero essere inviati in modalità broadcast. Cosa significa questo? Unicamente che il numero di cellulare di colui che effettuerà l’iscrizione Whatsapp resterà segreto agli altri membri del gruppo. In buona sostanza ciascuno riceverà i messaggi solo dal numero determinato (un docente, ad esempio) o della scuola, come se fossero individuali, e non potrà vedere i contatti altrui e, dunque, non potrà leggere mai i messaggi da questi trasmessi. Questo utilizzo di WhatsApp è molto importante ai fini della tutela della privacy. Inutile affermare che ai fini dell’iscrizione è necessario possedere uno smartphone sul quale è stato precedentemente istallata l’applicazione Whatsapp. Il servizio nella maggior parte dei casi è completamente gratis e è utilizzabile a prescindere dal gestore di telefonia scelto. In ogni caso ricorda: l’iscrizione ad un qualsiasi gruppo WhatsApp richiede sempre il consenso da parte della persona interessata. Chi non lo richiede e forza l’iscrizione di un utente commette non solo una scorrettezza quanto un vero e proprio illecito penale dal momento che viola le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. E non c’è dubbio che il numero di telefono è da considerarsi dato personale.

Come effettuare l’iscrizione Whatsapp

L’iscrizione al gruppo Whatsapp può ufficializzarsi attraverso la compilazione, la sottoscrizione e la consegna di uno dei fac simile che la scuola ha disposto. Esplicitamente prima di apporre la propria firma e concedere la liberatoria Whatsapp raccomandiamo un’attenta lettura dell’informativa sulla privacy e delle condizioni generali di servizio. Queste ultime potrebbero prevedere taluni impegni e divieti a carico dell’utente (docente, genitore o alunno) come ad esempio: non tramandare informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano in opposizione con le finalità pubbliche del servizio; non portare disturbo o danno inviando messaggi alla numerazione erogante il servizio; assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio; non porre in atto azioni di messaggistica indiscriminata (classificabile come spamming). Infrangendo il disciplinare preparato dall’ente che distribuisce il servizio di informazione, l’utente potrebbe avere disattivato il proprio account subito e, talvolta, in maniera irrevocabilmente. In tutti questi casi, il regolamento del servizio deve immaginarsi la possibilità di cancellarsi dal servizio, in qualsiasi momento, e inviando un singolo messaggio del tipo “Nome e Cognome – Disattiva iscrizione o Cancellami”.

Dichiarazione liberatoria uso applicazione Whatsapp per D.A.D.

Sono molteplici le formule di dichiarazioni di liberatoria per l’uso di WhatsApp. La formula riproponibile, un po’ ovunque, nelle scuole, prevede che “i genitori autorizzino i docenti del/la proprio/a figlio/a ad adottare modalità di didattica a distanza per il tramite dell’applicazione per smartphone WhatsApp. Danno il proprio consenso, pertanto, a ricevere video o audio lezioni da parte degli insegnanti, consegne ed altre indicazioni o informazioni inerenti alle attività di didattica a distanza ed a restituire agli stessi immagini degli elaborati o dei prodotti realizzati dal/la proprio/a figlio/a a seguito di precise consegne. A tale scopo indicano il seguente numero telefonico mobile …………… quale utenza ove condividere informazioni didattiche con i docenti. I sottoscritti ricevono contestualmente il numero dei docenti del/la proprio/a figlio/a esclusivamente per gli usi sopra specificati. Con la sottoscrizione della presente liberatoria si impegnano inoltre i docenti a non divulgare o condividere con gli altri genitori le immagini degli elaborati del/la proprio/a figlio/a, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione. I sottoscritti dichiarano infine di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Naturalmente inutile ribadire che siamo in una fase di dinamismo normativo e interpretativo senza precedenti e che le uniche certezze, talvolta, discendono proprio dalla norma primaria e dal buon padre di famiglia. In questa sovrapposizione continua del prima e del dopo, bisogna affidarsi al buon senso e alla priorità che rimane sempre e comunque la prossimità della scuola alla sua utenza.

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