Didattica a Distanza e conteggio delle ore di lezione erogate


Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008), che non  si applica  solo ai lavoratori in senso stretto, ma anche agli allievi degli istituti di istruzione ed universitari (art. 2, comma 1, lett. a ), all’art. 175 impone venga effettuata una pausa di almeno quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Onde evitare che tale forma di tutela venga aggirata, precisa, poi, la norma che nei quindici minuti di pausa non sono compresi “i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro”. La violazione di tale disposizione comporta gravi sanzioni per il “datore di lavoro” (in questo caso la Scuola e chi la rappresenta).

Più in generale, e con particolare riferimento ai soli alunni, soccorre in aiuto anche lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, contenuto D.P.R. n. 249/1998. Esso prevede l’obbligo per la scuola di porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare, tra le altre cose, la salubrità e la sicurezza degli ambienti. Infatti essi debbono essere adeguati a tutti gli studenti.

Non vi è, quindi, dubbio che tra una lezione e l’altra ed, in generale, tra un’attività ed un’altra effettuate mediante apparecchi video debba esserci una congrua pausa, di almeno quindici minuti.

Questo comporta anche la necessità di coordinamento tra i docenti del consiglio di classe, al fine di evitare sovrapposizioni di orari o periodi continuativi prolungati di lezione.

Le ore di lezione

Pur in mancanza di una disposizione che definisca cosa significhi  “modalità di didattica a distanza” sappiamo, quindi, che essa non può coincidere con le ordinarie attività didattiche, sospese, ma rientra nel più generico ed elastico concetto di “attività formativa a distanza”.

Ciò vuol dire che nella didattica a distanza non risulta ripetibile in maniera speculare il modello della “lezione in presenza” e che, pertanto, non sembra potersi richiedere, né ai docenti né agli alunni, lo svolgimento di un numero di “video-lezioni” pari a quelle che in via ordinaria si svolgono a scuola in base al quadro orario previsto dal piano triennale delle attività formative (PTOF). Il quale, ove praticato, determinerebbe un iper affaticamento degli alunni (oltre che dei docenti), vietato dalle stesse disposizioni poste a tutela della loro salute psico-fisica sopra richiamate.

Aggiungasi che non tutti i ragazzi sono in possesso della strumentazione atta a consentire l’accesso alle varie attività didattiche proposte (p.c., smartphone ed adeguata connessione internet). In molti casi lo svolgimento di attività in una “classe virtuale” risulta, quindi,  materialmente impossibile o, comunque, possibile solo per un lasso di tempo circoscritto.

Il lavoro agile

In questo quadro i docenti devono operare nel regime di “lavoro agile” ai sensi della legge n. 81/2017, nel quale non esiste un vincolo legato ad un minimo di ore lavorative da effettuare. Mentre rimane il limite della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivante dalla contrattazione collettiva.

In una situazione del genere, quindi, una replica del modello orario delle ordinarie lezioni in presenza appare errata e l’articolazione degli incontri virtuali con gli alunni è demandata alla discrezionalità ed alla libertà di insegnamento dei docenti. Ciò sulla scorta delle indicazioni dei Dirigenti Scolastici che organizzeranno il servizio secondo criteri razionali e di concreta sostenibilità per gli alunni.

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