Green pass, controlli, distanziamento: che cosa ci aspetta al ritorno a scuola?


Il nuovo anno scolastico sta per iniziare, ma ancora molti sono i dubbi su come attuare un rientro sicuro, pratico e a norma di legge.

Il riferimento normativo principale è il Decreto-legge n. 111/2021 del 6 agosto 2021 intitolato Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.



Il decreto legge prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato.

Restano il metro di distanzal’uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi. Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

In aggiunta al Decreto Legge 111/2021, con Decreto 6 agosto 2021, n. 257 – acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze – il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.


Il parere dei DPO di Easyteam.org SRL


Analizziamo di seguito i punti a nostro parere principali, fornendone un’interpretazione e dando nel contempo alcuni suggerimenti pratici per l’attuazione di quanto prescritto dalla normativa.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” (Green Pass) per tutto il personale scolastico.

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Resta quindi ancora in vigore l’obbligo di gestire all’interno degli edifici scolastici un’adeguata cartellonistica orizzontale e verticale, i punti di disinfezione, i punti per la verifica della temperatura e la verifica sull’utilizzo delle mascherine

Questo è a nostro parere il punto dolente di tutto l’impianto normativo.

L’art 1, p. 6, del Decreto Legge 111 del 06/08/2021 dispone che i Dirigenti Scolastici dal primo settembre siano tenuti a verificare il possesso del green pass di tutto il personale scolastico: “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”, ponendo quindi a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 

L’ottemperanza alla disposizione, però, crea non poche criticità nell’organizzazione scolastica anche a seguito della nota 1237 del 13/08/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che al punto 5) fornisce il parere: “(…) La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale

A livello tecnico è sufficiente quindi scaricare e utilizzare l’App VerificaC19.

A parere dello scrivente, allo stato non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Occorre infatti considerare che:

  1. l’applicazione VerificaC19 finalizzata al controllo, ad oggi, non fornisce la data di scadenza della certificazione verde;
  2. il numero di giorni di validità che si leggono nel pdf (o nella stampa cartacea) del green pass non garantiscono l’originalità del dato essendo, di tutto il certificato, solo il codice QR firmato digitalmente e come tale non falsificabile. In altre parole il Dirigente Scolastico non ha modo di conoscere la data di scadenza del green pass con l’immediata conseguenza di vedersi costretto a verificare tutti i giorni il green pass di tutto il personale.

Da quanto scritto poc’anzi consegue in altre parole che il Dirigente Scolastico non ha modo di conoscere la data di scadenza del green pass con l’immediata conseguenza di vedersi costretto a verificare tutti i giorni il green pass di tutto il personale.

In conclusione, a parere di chi scrive, il Dirigente Scolastico dovrà:

  1. organizzare un registro contenente la cronologia delle verifiche;
  2. organizzare un servizio di verifica del green pass con un delegato per ogni accesso alla scuola per tutto il tempo in cui la scuola è aperta;
  3. trasmettere l’informativa ex art 13 GDRP 2016/679 a tutto il personale contenente le modalità di trattamento dei dati personali del green pass nel registro;
  4. autorizzare i delegati al trattamento dei dati istruendoli su come gestire in sicurezza la verifica del green pass e le conseguenti annotazioni nel registro.

Solo in tal modo potrà essere ottemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy.

Si poteva fare di meglio?

Sì. Ad esempio:

  • Poteva essere fornita alle scuole un’app che verificasse la data di scadenza del green pass, così da effettuare un solo controllo a inizio periodo
  • Il Ministero della Salute poteva incrociare con il Ministero dell’Istruzione i dati dei docenti in possesso di green pass, così da inviare alle scuole un report aggiornato del personale privo di green pass o con green pass scaduto.

Purtroppo è stato scelto di scaricare l’onere del controllo sulle singole scuole.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro[1]”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. 

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.  Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

 

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.  Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Quanto illustrato nel corso dell’articolo, può secondo il nostro parere essere riassunto in questi due elenchi:

Obblighi

Il dirigente attraverso i suoi delegati, opportunamente istruiti e formalmente nominati, ha l’obbligo di:

  • Effettuare verifica giornaliera del possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione. Per tutela della Privacy la lettura del Green Pass, attraverso App Verifica C19 non restituisce la data di scadenza obbligando ad effettuare una verifica costante.
  • Redigere giornalmente elenco accessi del personale ove sia riportato se lo stesso abbia fornito certificazione verde o in alternativa certificazione medica che ne attesta l’impossibilità di tale documentazione.
  • Sanzionare il personale con provvedimenti di sospensione e sanzione secondo quanto indicato dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione verde.

Divieti

Il dirigente o suoi delegati non possono assolutamente:

  • Richiedere con l’intento di archiviare in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria;
  • Richiedere la certificazione verde a tutti i frequentanti l’Istituto che non siano dipendenti dell’Istituto stesso.

Non possono essere richiesti o raccolti dati in eccesso rispetto a quelli forniti da App VerificaC19 su cui si è già espresso il Garante della Privacy.

Per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta di chiarimenti, contattaci!

I nostri consulenti ti risponderanno nel più breve tempo possibile


Ferdinando Bassi

Cristian Federico Bonatti

DPO Easyteam.org SRL

Pubblicato in gdpr, news.