Come garantire l’accesso agli atti per denuncia, esposto o verifica


Deve essere consentito il diritto di accesso agli atti amministrativi a chi è stato oggetto di un esposto che ha dato il via ad una indagine?

Posso sapere il nome di chi ha fatto un esposto contro di me o di chi mi ha denunciato? È questa, forse, la prima domanda che si fa chi è stato costretto a difendersi in un procedimento penale, amministrativo o disciplinare a causa di una segnalazione partita da un vicino di casa, un collega di lavoro o un cliente. L’interesse all’accesso agli atti sulla denuncia o sull’esposto si pone, però, in contrasto con il diritto alla privacy di chi ha fatto partire le indagini e che, spesso, teme la ritorsione. Qual è, dunque, la giusta linea di confine tra le due posizioni? A chiarirlo sono stati più volte i giudici e, spesso, con soluzioni diametralmente opposte.

Sì all’accesso agli atti per denuncia o esposti

Secondo una recente sentenza del Tar Toscana (Tar Toscana sent. n. 898/17 del 3.07.2017. Così anche Cons. St. sent. n. 82/2008), non c’è ragione di nascondere il nome di chi fa una denuncia, un esposto o una segnalazione: chi si trova al centro di una indagine o una verifica deve poter accedere agli atti e conoscere le ragioni da cui è partito il procedimento nei suoi confronti. Questo perché da un lato le autorità agiscono sempre nel rispetto della legge e non giocano sul fattore «sorpresa», dall’altro perché chi si rivolge ad esse lamenta la lesione di un proprio diritto che deve però consentire, al rivale, di potersi difendere compiutamente, conoscendone provenienza e contenuti. Del resto, una volta che la denuncia o l’esposto arriva alle autorità, essa costituisce un atto interno all’amministrazione e, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, è sottoposto alla massima «trasparenza». Il che significa che deve essere consentito l’accesso agli atti a chi chiede di prenderne visione. È pertanto illegittimo il diniego di accesso ad un esposto o una denuncia a seguito della quale è stato avviato un procedimento di verifica o ispettivo, e ciò in quanto colui il quale subisce tale procedimento ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti. La loro divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza. Non esistono, del resto, norme di legge nel nostro ordinamento, che riconoscono il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi. Al contrario esiste il principio di trasparenza degli atti amministrativi, anche quando la conoscenza dei dati di una persona può comportare per quest’ultima un apparente lesione alla riservatezza.

Accesso agli atti per denuncia o esposto: trasparenza o anonimato?

A riguardo, secondo il Consiglio di Stato ha detto (Cons. St. sent. n. 4999/2007, Tar Lazio sent. n. 71/2008), la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato un indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso; va in secondo piano l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell’interesse. Occorre comunque che il principio venga applicato con attenzione al caso concreto, attraverso la ricerca e l’identificazione di un punto di equilibrio che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenga conto della necessità di assicurare la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante, di cui è titolare il soggetto che esercita il diritto di accesso, nonché di salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati, che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (interesse alla riservatezza dei terzi; tutela del segreto). Pertanto è indispensabile che un’attenta valutazione, caso per caso, delle situazioni giuridiche che vengono via via in considerazione, si riveli in grado di garantire, da un lato, la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, ancorché nei limiti in cui l’accesso sia effettivamente necessario alla tutela di quell’interesse; e, dall’altro, di salvaguardare, ove ciò risulti (e fino a quando risulti) possibile tutelare il diritto alla riservatezza, al quale la legge riconosce ugualmente una particolare tutela.

Diritto all’anonimato su denunce ed esposti

Non tutti i giudici, però – dicevamo – sono dello stesso parere e c’è anche chi ha sostenuto la tesi del diritto all’anonimato su denunce ed esposti. Ad esempio, il Tar Veneto (Tar Veneto-Venezia, sent. n. 321/2015) ha detto che l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere  oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato. La pronuncia si richiama a un precedente del Consiglio di Stato (Cons. St. sent. n. 5779/14) secondo cui la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento; non c’è quindi ragione di risalire al precedente esposto.

Articolo originale: laleggepertutti.it

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