Foto di minorenni sui media: rischi e problemi giuridici


Il Garante Privacy si è recentemente espresso sulla esposizione dei minori sui media con un comunicato stampa in cui ha ricordato l’esistenza di particolari garanzie a tutela dei minori e del loro diritto alla riservatezza.

In questo caso particolare il Garante si è rivolto ai giornalisti e ha affermato esplicitamente che il diritto del minore alla privacy prevale sempre sul diritto di cronaca perché è necessario per tutelare il sano e sereno sviluppo della sua personalità.

Tuttavia, la questione della pubblicazione di immagini di bambini e ragazzi è stata ampiamente dibattuta negli ultimi anni anche in relazione all’attività sui social network di genitori e parenti, prescindendo dal contesto giornalistico.

La tutela del minore tra diritto all’immagine e privacy

Negli ultimi anni si è parlato molto di tutela della privacy, ma nel caso della pubblicazione di foto altrui (e non solo di minori) bisogna sempre tenere presente che si potrebbe porre anche un problema di violazione del diritto all’immagine del soggetto ritratto nella fotografia.

Ben prima dell’avvento di internet, l’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore ha stabilito che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, introducendo così la necessità di un consenso da parte del soggetto alla diffusione della sua immagine. Fanno eccezione a questo principio i casi in cui “la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” (articolo 97), a meno che tale riproduzione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona. Le disposizioni della legge sul diritto d’autore integrano la normativa presente nel nostro Codice civile agli articoli 10 e 2043, dove troviamo la disciplina per le situazioni patologiche, in cui l’immagine è stata pubblicata fuori dai casi in cui ciò è consentito dalla legge: l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso e che venga risarcito il danno.

Questo discorso si applica indiscriminatamente a ogni individuo: il diritto all’immagine è un diritto della personalità fondamentale e inalienabile, che negli anni è arrivato a slegarsi dall’iniziale spinta di tipo proprietario alla quale era improntata la normativa sul diritto d’autore. Per i minori, poi, si pone a maggior ragione la necessità di tutela, visto che si tratta di soggetti per cui una lesione di questo diritto potrebbe portare a danni nello sviluppo della propria identità e personalità. Per proteggerli da questo tipo di interferenze già da alcuni anni il discorso si è spostato sul fronte della tutela della loro vita privata. L’articolo 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (recepita in Italia con la legge 176/1991) stabilisce quindi che “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”, e con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) abbiamo assistito a una ulteriore specificazione della materia.

Cosa dice il GDPR

Nel GDPR troviamo una specifica attenzione per i dati personali dei minori (tra cui rientrano anche le loro fotografie), la cui ragione viene esplicitata dal considerando 38 nel quale si legge che “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. In questo senso viene quindi stabilita una “età del consenso digitale”, vale a dire un limite di età sotto il quale è necessario il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale per il trattamento dei dati connesso ai servizi della società dell’informazione, quando tale trattamento si basi sul consenso del soggetto interessato (articolo 8 del GDPR). Questo significa essenzialmente che, per i servizi della società d’informazione che trattano i dati utilizzando la base giuridica del consenso, se l’interessato è un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso digitale questo dovrà essere prestato dal genitore o tutore. L’età può variare tra Stato e Stato: il GDPR la fissa a 16 anni ma lascia ai vari Paesi la possibilità di abbassarla fino a 13. In Italia, il decreto legislativo 101/2018 ha abbassato a 14 anni il limite previsto dal Regolamento.

Tuttavia, abbiamo visto sopra che per la pubblicazione dell’immagine di un soggetto nella maggior parte dei casi è necessario che questo presti il proprio consenso. Rientra a pieno titolo in questa casistica il caso della condivisione di foto sui social network, quindi per la pubblicazione di immagini di minori di 14 anni in Italia sarà necessario il consenso dell’esercente la potestà genitoriale. Ma quali tutele si possono ipotizzare nel caso in cui siano gli stessi genitori a pubblicare le foto in modo lesivo della vita privata dei bambini?

Alcuni casi giurisprudenziali

Una forma di tutela dei minori è stata elaborata a livello giurisprudenziale: è ormai principio consolidato la necessità del consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione delle foto dei figli sui social. È quanto hanno stabilito il Tribunale di Mantova nel 2017 e il Tribunale di Ravenna nel 2019. Nel primo caso, nonostante l’opposizione manifestata dal padre, una madre persisteva nella condivisione di immagini dei figli e il giudice ha disposto l’inibitoria di questo comportamento e la rimozione delle foto già inserite sui social. Nel secondo la questione riguardava un minore infra-quattordicenne in regime di affidamento condiviso e il giudice ha ribadito che, anche in questo caso, non bastava il consenso di un solo genitore.

Nel 2017 il Tribunale di Roma ha invece deciso una questione che riguardava un sedicenne la cui madre pubblicava immagini che lo ritraevano, nonostante la sua opposizione: in questo caso, avvenuto prima dell’entrata in vigore del GDPR (quindi prima dell’istituzione dell’età del consenso digitale) il minore era affidato a un tutore e la pubblicazione delle fotografie da parte della madre era lesiva della sua dignità. Il Giudice, valutando il primario interesse del minore, ha disposto la cessazione del comportamento e ha condannato la madre al pagamento di una penalità di mora in caso di persistenza della violazione.

Ponendoci in una prospettiva europea, in Olanda ha fatto notizia il caso di una nonna che pubblicava immagini dei propri nipoti sui social network e che è stata condannata a rimuoverle perché non aveva il consenso della madre dei minori: il comportamento della signora violava il GDPR e la legge di attuazione olandese. La Corte ha ritenuto che l’attività di pubblicazione delle foto non rientrasse nelle attività consentite dalla household exemption (attività puramente private, cui non si applica il GDPR) perché le foto erano pubblicate sui social media dove una platea indeterminata di soggetti poteva prenderne visione.

Il comunicato del Garante e l’attività giornalistica

La pubblicazione delle immagini senza consenso è lecita in particolari occasioni e una di queste è quando la riproduzione è collegata a fatti di interesse pubblico. Nel succitato comunicato del Garante Privacy, questo ha sottolineato come la tutela della privacy dei minori prevalga sempre sul diritto di critica o di cronaca; tuttavia, in alcuni casi i giornalisti possono diffondere immagini di minori per motivi di rilevante interesse pubblico. Il giornalista avrà però sempre la “responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso””. La “Carta di Treviso” è un protocollo firmato da Ordine dei Giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro nel 1990, volto a disciplinare il rapporto tra l’informazione e l’infanzia. La Carta, in particolare, afferma i seguenti principi:

  1. Nel rispetto della persona del minore, non possono essere pubblicati elementi che anche indirettamente potrebbero portare alla sua identificazione (e tra questi rientrano a pieno titolo le fotografie);
  2. La tutela del minore si estende anche a fatti che non siano propriamente reati, considerando che su tutto prevale l’interesse del minore a un corretto sviluppo della propria personalità, che potrebbe essere disturbato dalla spettacolarizzazione di vicende della sua vita;
  3. È necessaria una particolare attenzione per evitare strumentalizzazioni della notizia da parte degli adulti;
  4. Quando manchi una disciplina giuridica univoca, sarà responsabilità dei mezzi di informazione valutare se la notizia sia effettivamente nell’interesse del minore;
  5. Nel caso in cui nell’interesse del minore sia necessaria la pubblicazione di sue immagini o dati personali, servirà il consenso dei genitori e l’assenso del giudice competente.

Il Garante in un comunicato del 25 agosto 2020 ha citato l’articolo 7 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi del decreto legislativo 101/2018, che richiama espressamente questi principi e limiti della “Carta di Treviso”.

Il comunicato del Garante è stato emanato a seguito di un ben noto caso di cronaca che ha indebitamente esposto una minore ad attenzione mediatica; è importante sottolineare che il fatto che il minore sia famoso o figlio di celebrità (come in quel caso) non giustifica affatto una compressione del suo diritto alla privacy e anche in queste situazioni trovano piena applicazione i principi della “Carta di Treviso”.

Conclusioni

La tutela della privacy spesso è strumentale alla protezione di tutta una serie di altri diritti della persona. Abbiamo già parlato del diritto all’immagine, ma c’è un ulteriore aspetto che rileva specialmente quando si tratta di minori: la sicurezza. L’ambiente digitale offre potenzialità di diffusione delle informazioni sconcertanti e spesso non immediatamente percepite da chi lo utilizza per scopi puramente privati e ludici, come avviene quando si pubblica un post su un social network.

Nel momento in cui si pubblica una immagine di un bambino o di un adolescente, lo si sta nei fatti esponendo su una vetrina davanti alla quale può passare una platea potenzialmente infinita; e spesso anche gli utenti con il profilo privato, complici le varie politiche poco trasparenti dei siti, sono esposti a un rischio simile, senza che se ne rendano conto. Sarebbe quindi consigliabile l’utilizzo della massima cautela nella condivisione di foto dei minori, anche da parte degli stessi genitori, che anzi dovrebbero essere i primi a preoccuparti della tutela della riservatezza dei propri figli.

Un ulteriore aspetto, fin qui dato per scontato, è il fatto che le informazioni, una volta immesse su internet, tendono a rimanerci tendenzialmente per sempre; la cancellazione dei propri dati, pur se garantita oggi dal GDPR, rimane estremamente difficoltosa, specialmente se non si sa quali e quante informazioni siano state immesse. Immaginiamo che in futuro i nostri figli crescano e si ritrovino con questo bagaglio di fotografie disseminate su internet durante la loro infanzia: questa situazione nei casi più gravi potrebbe diventare lesiva della loro dignità e reputazione. Un esempio banale: nessuno sarebbe contento di scoprire che, quando era un neonato, i propri genitori hanno messo su Facebook una foto del suo primo bagnetto. Sarebbe un po’ come se gli album conservati nel cassetto della nonna, quelli pieni di foto imbarazzanti di quando eravamo bambini, fossero diffusi in tutto il mondo a nostra insaputa.

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